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Quando è dovuto l'assegno di divorzio

Con la sentenza di divorzio il tribunale dispone l’obbligo per un coniuge di pagare periodicamente a favore dell’altro un assegno di divorzio quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

A tale proposito il tribunale deve tenere conto:

  1. delle condizioni dei coniugi;

  2. delle ragioni della decisione;

  3. del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;

  4. del reddito di entrambi i coniugi.

Secondo la giurisprudenza l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa; tutti gli elementi sopra elencati devono essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio ed all’età del richiedente.

Il giudice deve accertare un’eventuale rilevante disparità tra i redditi di entrambi i coniugi.

Per consentire l’attribuzione di un assegno divorzile  lo squilibrio economico non veve essere solo rilevante ma anche la conseguenza delle scelte e dei sacrifici fatti durante la convivenza nell’interesse della famiglia. Accertato lo squilibrio economico il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato in modo autonomo dal richiedente l’assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale.

Quali sono gli effetti dell’instaurazione di una nuova convivenza sul diritto a percepire l’assegno divorzile ?

Quando la convivenza si presenti come stabile modello di vita comune, fa cessare il diritto alla percezione dell’assegno divorzile; infatti la creazione di una nuova famiglia – anche di fatto – rompe ogni legame con il tenore e il modello di vita del precedente matrimonio.

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